Statuto

GRUPPO NAZIONALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI STUDI
DI INGEGNERIA GEOTECNICA (GNIG)
 
Art. 1 Obiettivi
Il GNIG si propone di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca e di formazione nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR07 - 08/B1 ‘Geotecnica’, di curare le relazioni con gli altri Settori Scientifico Disciplinari, con gli Organi di Governo dell’Università e con le Associazioni Scientifiche e Culturali del Settore.
 
Art. 2 Composizione del Gruppo
Il Gruppo è formato da:
  1. Componenti di diritto: Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Universitari, anche a tempo determinato, in servizio e afferenti al Settore Scientifico Disciplinare ‘Geotecnica’ (ICAR07 - 08/B1). L’afferenza al Gruppo dei Componenti di diritto è subordinata ad una richiesta individuale, da inoltrarsi anche in forma telematica. I firmatari del presente Statuto aderiscono in modo automatico in qualità di fondatori del Gruppo.
  2. Componenti aggregati su richiesta individuale purché svolgano prevalentemente attività di ricerca nell’ambito delle discipline del settore.
Un componente del Gruppo decade quando vengono a mancare i requisiti indicati ai precedenti punti a) e b), o per sua esplicita volontà.
 
Art. 3 Organi del Gruppo
Gli Organi del Gruppo sono:
  • l'Assemblea;
  • il Presidente;
  • la Giunta.
 
Art. 4 L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del Gruppo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, in forma ordinaria di norma una volta all’anno, in concomitanza con l’Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica (IARG), e, in forma straordinaria, tutte le volte che la maggioranza dei membri della Giunta lo ritenga opportuno o ne sia presentata richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti di diritto.
L’Assemblea è ritenuta valida se è presente almeno il 30% dei Componenti di diritto.
L’Assemblea ha il compito di eleggere il Presidente ed i Componenti della Giunta, con le modalità indicate nel successivo Art. 7.
L’Assemblea contribuisce nel definire le linee programmatiche del gruppo e valuta l’operato della Giunta.
 
Art. 5 Il Presidente
Il Presidente è scelto tra i Professori Ordinari componenti di diritto. Il suo mandato ha
durata triennale. Il Presidente non può espletare più di due mandati.
Il Presidente:
  • è il rappresentante ufficiale del Gruppo;
  • convoca e presiede l’Assemblea definendone l’ordine del giorno;
  • nomina il Vice-Presidente tra i membri ordinari della Giunta;
  • convoca la Giunta, in modalità fisica o telematica, precisando l’ordine del giorno da discutere;
  • coordina i lavori della Giunta;
  • nomina, su proposta della Giunta, i Coordinatori di eventuali Commissioni.
Nella prima votazione, l’Assemblea è presieduta dal più anziano in ruolo tra gli Ordinari presenti.
In caso di dimissioni del Presidente, assume la carica il Vice-Presidente e la Giunta indice nuove elezioni alla prima occasione utile e comunque entro 12 mesi.
 
Art. 6 La Giunta
La Giunta è composta dal Presidente e da rappresentanti eletti tra i componenti di
diritto, con le modalità previste dall’Art.7 e nell’ambito della propria categoria di
appartenenza:
  • tre rappresentanti eletti dai professori ordinari;
  • tre rappresentanti eletti dai professori associati;
  • tre rappresentanti eletti dai ricercatori universitari.
La Giunta non può essere composta da più di un membro appartenente al medesimo Ateneo Nel caso di elezioni di più rappresentanti dello stesso ateneo, prevarrà il più votato in percentuale sui votanti della categoria e, in caso di parità, il più anziano dal punto di vista accademico.
La Giunta, presieduta dal Presidente, ha il compito di:
  • perseguire gli obiettivi di cui all’art. 1;
  • istruire le problematiche da sottoporre all’Assemblea;
  • mantenere rapporti ufficiali con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il Consiglio Universitario Nazionale, con l’ANVUR e con gli altri Settori Scientifico Disciplinari;
  • diffondere e aggiornare documenti di sintesi sullo stato della didattica nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR07 - 08/B1;
  • indicare le sedi ed i temi di interesse per l’organizzazione dell’incontro annuale (IARG) e del Convegno Nazionale dei Ricercatori di Ingegneria Geotecnica (CNRIG);
  • promuovere l’organizzazione di altri eventi scientifici a carattere nazionale o internazionale;
  • contribuire, presso le sedi istituzionali preposte, alla definizione degli elenchi delle riviste utili ai fini della valutazione della produzione scientifica;
  • diffondere informazioni sulle attività in corso presso le diverse scuole di dottorato e di master, segnalandone l’attivazione e l’emanazione di bandi nonché favorendo le possibili sinergie in base ai contenuti scientifici e didattici;
  • valutare le richieste di nuove adesioni al GNIG per le categorie indicate alla lettera b) dell’Art. 2, ed aggiornare periodicamente gli elenchi degli appartenenti alle medesime categorie.
Per lo svolgimento delle attività descritte in precedenza la Giunta può istituire Commissioni ad hoc, coordinate da membri della Giunta. Le Commissioni sono, di norma, composte da 3 componenti e possono decidere di avvalersi anche di collaborazioni esterne.
I componenti della Giunta rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta; qualora fosse necessario provvedere alla sostituzione di un componente, subentrerà il primo dei non eletti. In assenza di una specifica graduatoria si provvederà ad una nuova elezione alla prima occasione utile e comunque entro 12 mesi.
Il Vice-Presidente è scelto dal Presidente nell’ambito dei Professori Ordinari appartenenti alla Giunta. In caso di impedimento del Presidente, il Vice-Presidente è delegato nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5. In assenza del Vice-Presidente, il Presidente può delegare un altro componente della Giunta.
La Giunta può individuare, tra i propri componenti, un membro con funzioni di Segretario.
Le decisioni della Giunta si prendono a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità, il voto del Presidente è prevalente.
 
Art. 7 Modalità di elezione del Presidente e della Giunta
I Componenti di diritto costituiscono l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Giunta, e costituiscono l’elettorato attivo per l’elezione del Presidente. L’elettorato passivo per la elezione del Presidente è costituito dai Professori Ordinari.
Nell’Assemblea nella quale siano state previste elezioni per il rinnovo totale della rappresentanza, costituita dal Presidente e dalla Giunta, si procederà alla votazione mediante scheda segreta.
Per l’elezione del Presidente ogni elettore ha a disposizione un voto.
Per l’elezione dei componenti della Giunta ogni elettore ha a disposizione tre voti da utilizzarsi per eleggere i rappresentanti della propria categoria di appartenenza di cui all’Art. 2, lettera a).
Ogni componente di diritto, in caso di impedimento, può delegare un altro componente di diritto a votare in sua vece; non è ammessa più di una delega per ciascun componente di diritto.
Risulterà eletto chi ha avuto il maggior numero di voti della propria classe di appartenenza; in caso di parità prevarrà il più anziano dal punto di vista accademico.
 
Art. 8. Utilizzo dei mezzi telematici.
Si utilizzeranno, per quanto possibile, mezzi telematici di comunicazione, che consentano la diffusione diretta delle informazioni a tutti i componenti dell’Assemblea. Con cadenza periodica, sarà redatto un sintetico resoconto delle principali iniziative e delle attività in essere.
 
Art. 9 Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto è applicato in fase transitoria per un biennio, alla fine del quale sarà sottoposto a revisione da parte dell’Assemblea. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno adottate a maggioranza assoluta dei presenti, corrispondenti ad almeno il 30% dei componenti di diritto. L’ordine del giorno dell’Assemblea, diffuso all’atto della convocazione, dovrà contenere un punto che faccia esplicito riferimento
alla discussione e alla votazione della modifica e/o integrazione.
 
Art. 10. Mozione di sfiducia
L’Assemblea può presentare, in occasione della prima assemblea utile, una mozione di sfiducia scritta e motivata sull’operato del Presidente e/o della Giunta. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei componenti di diritto dell’Assemblea. Su tale mozione l’Assemblea dovrà esprimersi con una votazione a scrutinio segreto.